
Redazione documento di valutazione dei rischiì
- 16/05/2012
Redazione documento di valutazione dei rischi – proroga del termine – decreto legge n. 57 del 12 maggio 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012).
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge contenente "disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese", con il quale è stato prorogato il termine entro il quale il datore di lavoro è obbligato a redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi dell’articolo 29 del Testo Unico sulla sicurezza.
Il comma 5 di tale articolo 29 prevedeva che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (e, secondo il comma 6 dell’articolo 29, facoltativamente per quelli che occupano sino a 50 dipendenti) effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f) del Testo Unico. Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tali procedure, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro potevano autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.
Non essendo ancora disponibili le procedure standardizzate richiamate, il decreto ha espressamente previsto che l’autocertificazione sarà ammessa "fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".
Pertanto, in attesa della pubblicazione delle procedure, e comunque sino al 31 dicembre 2012, le aziende sino a 10 dipendenti potranno assolvere l’obbligo di effettuazione della valutazione dei rischi mediante autocertificazione.