Pernottamento di minorenni presso gli hotel
- 28/07/2011
Gentili colleghi,
vi ricordiamo che il Codice Civile italiano stabilisce che i minori, fino al compimento del 18° anno di vita non hanno la capacità di agire (Art. 2 c.c.), ossia non possono compiere atti che comportino l’esercizio di diritti e l’assunzione di obblighi, né possono allontanarsi senza permesso dalla casa dei propri genitori ( Art. 318 c.c.). In base all.art. 109 del TULPS (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), gli albergatori possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.
Pertanto l’albergatore ha l’obbligo morale oltre che giuridico di richiedere ad uno dei genitori (o a chi esercita la patria potestà) il consenso scritto, allegando una copia del documento d’identità.