Permesso di effettuare manutenzioni in Hotel
- 16/04/2020
Di seguito le indicazioni per le effettuare la manutenzione delle strutture alberghiere a seguito delle indicazioni che ci sono state fornite dalla Prefettura di Ravenna. Vi preghiamo di rispettare le normative onde evitare di incorrere in sanzioni.
Premesso che:
- l’Ordinanza del Presidente Della Giunta Regionale 11 APRILE 2020, N. 61 al comma 1, punto e) prevede che:
“Le strutture ricettive alberghiere, la cui attività non è sospesa ai sensi dell’allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, possono erogare servizi diversi dall’accoglienza a fini turistici. Sono soggette a chiusura le strutture ricettive all’aria aperta ed extralberghiere, nonché le “altre tipologie ricettive”, comunque denominate. Sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture ricettive, comunque denominate, operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari ed altri operatori connessi alla gestione dell’emergenza, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, per motivi diversi
da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per ragioni a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio. Alle strutture ricettive, comunque denominate, possono essere assicurate le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico, di manutenzione delle strutture e di sorveglianza che eviti l’intrusione di persone estranee, nei limiti di quanto previsto
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020. All’interno di strutture ricettive (quali, a titolo di esempio, alberghi, residenze alberghiere, agriturismi) restano consentite le attività di somministrazione alimenti e bevande
esclusivamente ai clienti che vi soggiornano”
- Il nuovo D.P.C.M. del 10 aprile art. 2 comma 12 prevede che:
“Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione”.
- La Prefettura di Ravenna in data 13 aprile ha chiarito che:
“per le strutture ricettive, comunque denominate, la possibilità di svolgere le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di controlli costanti o periodici, nonché quelle legate ad esigenze di manutenzione,
è prevista nello specifico art. 1 , lettera e) dell’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna dell’11 aprile 2020…
Per queste attività, laddove a causa di esigenze sopravvenute o impreviste vi sia necessità di raggiungere la sede dell’esercizio per interventi indifferibili (lavori di messa in sicurezza, anche in cantiere – attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti –attività di vigilanza-manutenzione), si ritiene consentito l’accesso in loco del personale preposto nel rispetto delle misure precauzionali previste per il contenimento del rischio contagio da Covid -19 e possibilmente con il coinvolgimento di un numero di persone limitate al necessario” Gli operai e i professionisti impegnati nelle attività menzionate, consentite nei termini suesposti, possano portarsi sul luogo di lavoro, autocertificando, nella compilazione dell’apposito modello, che lo spostamento è dovuto a comprovate esigenze lavorative. E’ consigliabile inoltre corredare la stessa autocertificazione con una dichiarazione del committente che attesti:
- L’effettivo svolgimento dei lavori presso la propria struttura;
- La comunicazione inoltrata al Prefetto, qualora trattasi di interventi presso un’azienda soggetta a tale obbligo;
- L’adozione delle misure precauzionali previste a tutela dei lavoratori, anche nell’ambito delle disposizioni volte al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19;
- Che il numero di persone complessivamente presenti sul luogo dei lavori è limitato e contenuto al minimo necessario."
SI RITIENE PERTANTO CHE
Vista la complessità e l’incertezza della normativa, qualora fosse vostra intenzione recarvi presso le vostre strutture per comprovate esigenze manutentive, vi consigliamo di comunicare tale necessità al Prefetto di Ravenna, con modulo allegato, inviandolo via mail all’indirizzo prefetto.pref_ravenna@interno.it.
Si raccomanda il rispetto delle misure precauzionali previste per il contenimento del rischio contagio da Covid -19 (distanza minima tra lavoratori, mascherina, Misurazione febbre etc). Per Ulteriori informazioni contattare il vostro Responsabile alla Sicurezza.