
Non è obbligatoria la visita medica preventiva per studenti minorenni partecipanti a stage formativi
- 23/05/2013
Federalberghi Nazionale ci ha comunicato che il Ministero del lavoro ha fornito indicazioni in merito alla visita medica preventiva nei confronti dei soggetti minori di età, i quali partecipanti a corsi di istruzione/formazione scolastica (stage), si alternino tra attività scolastica e di lavoro ovvero effettuino un periodo di tirocinio formativo.
Il Ministero chiarisce che lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, rappresenta una forma di inserimento temporaneo nell'azienda e non costituisce rapporto di lavoro perché è finalizzato a far conoscere e sperimentare ai soggetti coinvolti il mondo del lavoro in modo concreto attraverso l'addestramento e la formazione pratica all'interno della azienda.
Il Ministero specifica che la legge n. 977 del 1967, la quale prevede la visita medica preventiva, si applica ai minori di diciotto anni che hanno contratto un rapporto di lavoro anche di tipo speciale (ad esempio apprendistato o lavoro a domicilio).
In particolare, l'articolo 8 della legge n. 977 prevede che gli adolescenti siano ammessi al lavoro a condizione che sia riconosciuta attraverso una visita medica preassuntiva la loro idoneità all'attività lavorativa a cui devono essere adibiti. L'idoneità è accertata, in seguito, con viste periodiche che devono essere effettuate almeno una volta l'anno. I minori che sono dichiarati inidonei ad un certo tipo di lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.
Per quanto sopra esposto il Ministero del lavoro precisa che i soggetti che beneficiano dei tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale sono equiparati ai lavoratori unicamente ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.
Pertanto, l'obbligatorietà della visita medico preventiva di cui alla legge n. 977 vige solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro, anche speciale, circostanza che non sussiste per "l'adolescente stagista" e "lo studente minorenne" che dovranno quindi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente.