Coronavirus - allentamento restrizioni ingressi in Italia - ordinanze del Ministro della salute 14 maggio 2021
- 19/05/2021
Per coloro che fanno ingresso dagli Stati e territori dell’Elenco C dell’allegato 20
del dpcm 2 marzo 2021 (Paesi dell’Unione Europea, Norvegia, Liechtenstein, Islanda,
Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, nonché Israele e Regno Unito) si prevede l’obbligo
di presentare al vettore o a chi sia addetto ai controlli la certificazione verde prevista
dall’articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 52 del 2021, da cui risulti di essersi
sottoposti, nelle 48 ore precedenti, a test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo al virus SARS-CoV-2. Non è più previsto l’obbligo di isolamento fiduciario e
sorveglianza sanitaria per cinque giorni.
In assenza di tale certificazione, scatterà l’obbligo di isolamento fiduciario di dieci
giorni, con effettuazione di test a mezzo di tampone al suo termine.
Tali disposizioni, in assenza di insorgenza di sintomi da Covid-19, non trovano
applicazione in alcuni casi indicati dall’articolo 51, comma 7, del dpcm 2 marzo 2021,
ovvero, ad esempio, per il personale viaggiante e l’equipaggio dei mezzi di trasporto, per gli
spostamenti da San Marino e dal Vaticano, per i soggiorni non superiori a 120 ore per motivi
di lavoro, salute o urgenza, per transiti con mezzo privato di durata non superiore a 36 ore,
eccetera.
Per gli ingressi dagli altri Paesi degli elenchi D ed E dell’allegato 20 del dpcm 2
marzo 2021, ovvero tutti gli altri Paesi esteri tranne Vaticano e San Marino, l’ordinanza
prevede l’obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad
effettuare controlli, la certificazione di essersi sottoposto nelle 72 ore antecedenti
all’ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per
mezzo di tampone e risultato negativo. In assenza di insorgenza di sintomi da Covid-19,
l’obbligo non sussiste in alcuni casi, tra cui per il personale viaggiante e l’equipaggio dei
mezzi di trasporto, per i soggiorni non superiori a 120 ore per motivi di lavoro, salute o
urgenza, per transiti con mezzo privato di durata non superiore a 36 ore, eccetera.
Per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni precedenti
all’ingresso in Italia, in Stati e territori di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20 del predetto
decreto, il periodo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria è rideterminato in dieci
giorni, con l’obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al
termine dello stesso.
In relazione agli ingressi dal Brasile, l’ordinanza ha confermato il divieto generale
di ingresso, salvo alcune eccezioni.
Per gli ingressi da tutti i Paesi (esclusi San Marino e Vaticano), è confermato
l’obbligo di compilazione del modulo di localizzazione digitale, in sostituzione
dell’autodichiarazione cartacea, che continuerà a poter essere utilizzata in caso di
impedimenti tecnologici.
La seconda ordinanza del Ministro della Salute, valida fino al 30 ottobre 2021,
prevede che i voli Covid tested-che consentono l’ingresso in Italia senza dover eseguire il
periodo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, quando prescritto, possono essere
attivati anche da Canada, Giappone, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti, verso gli aeroporti di
Roma-Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli e Venezia.
Per ulteriori approfondimenti potete consultare il sito del Ministero della Salute al
seguente link
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.js
p?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
Si ribadisce che non spetta al gestore della struttura ricettiva verificare la
provenienza del cliente, l’eventuale assoggettamento a misure prescrittive o il loro
rispetto.