Approfondimento IMU

  • 29/05/2012

Con la Circolare n. 3 del 18 maggio 2012 (che si allega per opportuna conoscenza), il Ministero dell’Economia - Dipartimento delle Finanze - ha fornito alcuni chiarimenti concernenti l’applicazione della nuova imposta municipale sugli immobili, residenziali, rurali e d’impresa.

 

            Riportiamo di seguito i chiarimenti di nostro diretto interesse contenuti nella circolare ministeriale.

 

3- Soggetti passivi - Soggetti passivi dell’IMU sono il proprietario dell’immobile, ovvero il titolare di diritto reale, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi. È soggetto passivo anche il concessionario di aree demaniali, mentre in caso di immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

 

4- Base imponibile - La base imponibile su cui si applica la nuova imposta si determina moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per i seguenti coefficienti:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B;
  •  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (tra i quali la categoria “D2 alberghi e pensioni”); a decorrere dal 1 gennaio 2013 il moltiplicatore sarà elevato a 65;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

 

4.2- Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D - Per i fabbricati iscritti nel gruppo D, non iscritti in catasto, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, valgono le stesse regole previste per l’ICI. In particolare, fino all’iscrizione in catasto, il valore è determinato alla data di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, ed è costituto dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili.

 

5- Aliquote - L’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 “Salva –Italia” stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%. I Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. Al riguardo, si precisa che sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. I Comuni, pertanto, iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria sulla base delle stime fornite dal Dipartimento delle finanze per ogni Comune; poi, entro il 30 settembre 2012, potranno approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo. Entro il 10 dicembre 2012, infine, con uno o più D.P.C.M., si provvede, sulla base del gettito della prima rata, alla modifica dell'aliquota e delle detrazioni al fine di assicurare il gettito previsto per il 2012.

 

8- Agevolazioni ed esenzioni - Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile per l’applicazione dell’IMU è ridotta del cinquanta per cento. E’ previsto (art. 13, comma 9, D.L. n. 201/2011), inoltre, che i Comuni possano ridurre l’aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, o nel caso di immobili locati.

 

9- Quota dell’Imu riservata allo Stato - E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base pari allo 0,76%.

 

10- Versamento Imu 2012 - Il pagamento dell’IMU è effettuato a mezzo del modello di versamento unitario (F 24) con le modalità già stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Per l’anno 2012, il pagamento della prima rata (18 giugno p.v.) è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base; la seconda rata (17 dicembre 2012 p.v.) è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.

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