Regolamento (UE) n. 1169 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

  • 03/12/2014

 

Il 13 dicembre 2014 entreranno in vigore le disposizioni previste dal regolamento europeo n. 1169 del 2011 in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti.

 

L’articolo 44 del regolamento prevede che, in caso di fornitura di alimenti non preimballati, e quindi per gli alimenti somministrati, salvo diversa previsione da parte degli Stati membri (attualmente non emanata dallo  Stato italiano), debbano essere fornite al consumatore indicazioni in merito alla presenza negli alimenti dei cosiddetti allergeni e più specificamente di “qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II (che si allega alla presente) o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata” .

 

Relativamente alle modalità con cui le informazioni devono essere fornite, in assenza di uno specifico provvedimento nazionale (attualmente non emanato), la Direzione salute e consumatori della Commissione europea ritiene che la forma con cui fornire le informazioni sulla presenza o meno degli allergeni ai consumatori deve essere scritta.

 

Federalberghi Nazionale ha rappresentato formalmente al Ministero dello Sviluppo Economico le difficoltà connesse a tale obbligo, in particolare, Federalberghi ha evidenziato le caratteristiche strutturali dell’offerta enogastronomica italiana, che fonda la propria capacità competitiva sulla ricchezza dei menu e sulla rotazione delle preparazioni, in accordo con l’alternarsi della disponibilità stagionale dei prodotti e con l’obiettivo di fornire alla clientela un’ampia gamma di scelta, che mal si combinerebbero con l’introduzione di oneri burocratici che finirebbero per indurre la standardizzazione dei contenuti dell’offerta stessa, in specie all’interno delle piccole e medie imprese che costituiscono la struttura portante del nostro sistema turistico.

 

Nel ricordare che le aziende del nostro settore sono obbligate a fornire specifica formazione agli operatori in materia di sicurezza alimentare e ad acquistare solo prodotti forniti di etichettatura e soggetti a rintracciabilità, Federalberghi Nazionale ha proposto che l’obbligo di cui trattasi possa essere assolto mediante una comunicazione scritta (da riportare nel menu o in un apposito cartello), che fornisca al cliente un’informativa di carattere generale e lo inviti a rivolgersi al personale al fine di ricevere informazioni specifiche.

 

Ci riserviamo di fornire tempestivi aggiornamenti sulle determinazioni che il Ministero adotterà al riguardo.

 

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